Art. 6.
(Istituzione della qualifica di esperto nelle medicine non convenzionali esercitate dai laureati in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria).

      1. Fermo restando che, nel supremo interesse della salute dei cittadini e a tutela della collettività, la diagnosi, la cura e la terapia, nonché l'esercizio delle medicine non convenzionali di cui al presente articolo, sono atti medici, è istituita la qualifica di esperto nelle medicine non convenzionali, esercitate esclusivamente dai laureati in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria, nell'ambito delle rispettive sfere di competenza, su richiesta delle associazioni e delle società scientifiche

 

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accreditate ai sensi dei commi 1 e 3 dell'articolo 2.
      2. Le qualifiche di esperto comprendono i seguenti indirizzi:

          a) agopuntura;

          b) fitoterapia;

          c) medicina omeopatica;

          d) omotossicologia;

          e) medicina antroposofica;

          f) farmacoterapia tradizionale cinese;

          g) medicina ayurvedica;

          h) medicina tradizionale tibetana;

          i) medicina manuale.

      3. Gli esperti nelle discipline di cui al presente articolo sono i medici chirurghi, gli odontoiatri e i veterinari che integrano i criteri diagnostici e terapeutici propri della medicina ufficiale con la valutazione diagnostica e le indicazioni terapeutiche specifiche delle discipline di cui al comma 2.
      4. Possono essere istituite nuove qualifiche di esperto nelle medicine non convenzionali esercitate dai laureati in medicina e chirurgia, in odontoiatria e in protesi dentaria e in medicina veterinaria, nell'ambito delle rispettive sfere di competenza, su richiesta delle associazioni e delle società scientifiche accreditate ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 2.