1. Fermo restando che, nel supremo interesse della salute dei cittadini e a tutela della collettività, la diagnosi, la cura e la terapia, nonché l'esercizio delle medicine non convenzionali di cui al presente articolo, sono atti medici, è istituita la qualifica di esperto nelle medicine non convenzionali, esercitate esclusivamente dai laureati in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria, nell'ambito delle rispettive sfere di competenza, su richiesta delle associazioni e delle società scientifiche
a) agopuntura;
b) fitoterapia;
c) medicina omeopatica;
d) omotossicologia;
e) medicina antroposofica;
f) farmacoterapia tradizionale cinese;
g) medicina ayurvedica;
h) medicina tradizionale tibetana;
i) medicina manuale.
3. Gli esperti nelle discipline di cui al presente articolo sono i medici chirurghi, gli odontoiatri e i veterinari che integrano i criteri diagnostici e terapeutici propri della medicina ufficiale con la valutazione diagnostica e le indicazioni terapeutiche specifiche delle discipline di cui al comma 2.
4. Possono essere istituite nuove qualifiche di esperto nelle medicine non convenzionali esercitate dai laureati in medicina e chirurgia, in odontoiatria e in protesi dentaria e in medicina veterinaria, nell'ambito delle rispettive sfere di competenza, su richiesta delle associazioni e delle società scientifiche accreditate ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 2.